Il caso del collaboratore scolastico
La vicenda riguarda un collaboratore scolastico assente dal lavoro per malattia. Durante il periodo indicato nel certificato venne disposta una visita medica di controllo, ma il medico fiscale non riuscì a effettuare l'accertamento.
Nel verbale comparvero indicazioni riconducibili all'irreperibilità del lavoratore, tra cui la dicitura “sconosciuto/irreperibile”. La scuola considerò quindi ingiustificato il periodo contestato, con conseguenze economiche e sulla posizione lavorativa.
Secondo le ricostruzioni della decisione pubblicate nelle banche dati giuridiche e analizzate anche da Il Sole 24 Ore, il provvedimento comportò una trattenuta di 209,40 euro. Il lavoratore impugnò la decisione sostenendo di essere stato realmente presente nell'abitazione.
Fonte: Tribunale di Avellino, sentenza n. 1037/2026 – Diritto Pratico
La differenza tra “nessuno ha risposto” e “il lavoratore non era in casa”
Il punto centrale della sentenza riguarda il valore del verbale redatto dal medico fiscale.
Il certificato del medico incaricato del controllo costituisce un atto pubblico. In base all'articolo 2700 del Codice civile, l'atto pubblico ha una particolare forza probatoria per quanto riguarda la sua provenienza e i fatti che il pubblico ufficiale dichiara di avere compiuto o constatato direttamente.
Questo principio, però, ha dei limiti.
Se il sanitario certifica di essersi recato a un determinato indirizzo, di avere suonato e di non avere ricevuto risposta, il verbale prova quei fatti. Non dimostra necessariamente che dentro l'abitazione non ci fosse nessuno.
La differenza non è puramente teorica.
Il fatto verificato può essere la mancata risposta al campanello. L'assenza fisica del lavoratore dall'abitazione è invece una conclusione ulteriore, che non sempre può essere ricavata automaticamente da quella circostanza.
È precisamente questa distinzione che il Tribunale di Avellino ha valorizzato.
Il Sole 24 Ore, commentando la sentenza, evidenzia che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale resta limitata a ciò che il medico ha effettivamente attestato. Se il documento certifica soltanto la mancata risposta, il lavoratore può produrre altre prove per dimostrare che si trovava comunque nell'abitazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore – Malattia e visite fiscali, necessarie presenza in casa e reperibilità
Le prove che hanno fatto la differenza
Il ricorso non è stato accolto semplicemente perché il dipendente aveva dichiarato di essere rimasto in casa.
Nel giudizio sono emersi diversi elementi.
Il medico curante ha confermato di avere visitato il lavoratore presso la sua abitazione nello stesso giorno. È stata inoltre acquisita una testimonianza sulla sua presenza in casa.
Il lavoratore aveva prodotto anche precedenti verbali di visite fiscali eseguite con successo utilizzando le stesse indicazioni relative al domicilio.
Un altro elemento riguardava la localizzazione dell'indirizzo: secondo quanto prodotto nel procedimento, un sistema di navigazione collocava l'indirizzo a circa 500 metri dall'effettiva abitazione.
Considerati insieme, questi elementi hanno indebolito l'idea secondo cui la mancata esecuzione della visita dimostrasse necessariamente un comportamento negligente del dipendente.
Non è quindi bastata una semplice affermazione del lavoratore: sono state decisive le circostanze concrete e le prove raccolte.
Fonte: Sentenza Tribunale di Avellino n. 1037/2026
La sentenza non autorizza a ignorare il citofono
Qui occorre evitare una lettura troppo estesa della decisione.
La sentenza non stabilisce che durante la malattia sia sufficiente trovarsi fisicamente dentro casa. Il lavoratore deve anche adottare una condotta ragionevolmente diligente affinché la visita possa essere effettuata.
La giurisprudenza ha più volte distinto la semplice presenza materiale dalla reale disponibilità al controllo.
Un citofono non identificabile, un indirizzo errato o altre circostanze imputabili al lavoratore possono quindi assumere rilevanza.
Il principio resta quello della collaborazione necessaria a rendere possibile l'accertamento.
La stessa sentenza di Avellino richiama questo dovere: il lavoratore non deve soltanto essere presente, ma deve adottare le misure richieste dalla comune diligenza per consentire al medico di reperirlo.
È quindi sbagliato trasformare la decisione in una regola del tipo “se non senti il citofono non succede nulla”.
Non è questo ciò che è stato stabilito.
Quali sono oggi le fasce di reperibilità
Secondo le informazioni ufficiali pubblicate dall'INPS, le fasce di reperibilità attualmente indicate per le visite mediche di controllo sono:
- dalle 10:00 alle 12:00
- dalle 17:00 alle 19:00
L'obbligo vale per tutti i giorni compresi nel certificato di malattia, inclusi sabato, domenica e giorni festivi.
Le stesse fasce sono oggi applicate anche ai dipendenti pubblici. Per il settore pubblico l'INPS aveva modificato gli orari dopo la sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio, che aveva annullato la precedente disciplina delle fasce 9-13 e 15-18.
Fonte ufficiale: INPS – Indennità di malattia e visite mediche di controllo
Che cosa rischia chi risulta assente alla visita
Per i lavoratori soggetti alla tutela economica di malattia INPS, l'Istituto indica conseguenze precise quando l'assenza alla visita di controllo risulta ingiustificata.
Alla prima assenza può verificarsi la perdita dell'indennità per un massimo di dieci giorni di calendario dall'inizio dell'evento di malattia.
In caso di seconda assenza ingiustificata può essere escluso il 50% dell'indennità per il restante periodo.
Dalla terza assenza può essere esclusa l'intera indennità dalla data della nuova assenza.
A queste conseguenze previdenziali possono aggiungersi, a seconda del rapporto di lavoro, del contratto collettivo e delle circostanze concrete, eventuali profili disciplinari distinti.
Fonte ufficiale: INPS – Visite mediche di controllo e conseguenze dell'assenza
L'indirizzo di reperibilità deve essere corretto
Un altro elemento spesso sottovalutato riguarda il domicilio.
L'INPS mette a disposizione lo “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, attraverso il quale è possibile consultare le visite ricevute, i relativi verbali e comunicare variazioni dell'indirizzo di reperibilità nei casi previsti.
Per i lavoratori privati indennizzati dall'INPS, la variazione deve essere comunicata tempestivamente prima dello spostamento. Per i lavoratori pubblici appartenenti al Polo unico restano inoltre gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione.
La comunicazione all'INPS non sostituisce automaticamente gli obblighi contrattuali verso il datore di lavoro.
Fonte: INPS – Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo
Cosa cambia realmente dopo la sentenza di Avellino
La portata della decisione va mantenuta nelle sue dimensioni corrette.
Non siamo davanti a una nuova legge.
La sentenza n. 1037/2026 è una decisione del Tribunale di Avellino e non introduce una regola automaticamente vincolante per tutti i tribunali italiani.
Il suo interesse sta però nel ragionamento utilizzato: prima di considerare un lavoratore assente ingiustificato bisogna capire esattamente che cosa il medico fiscale abbia constatato e che cosa, invece, sia stato dedotto da quelle constatazioni.
Una formula come “nessuna risposta al citofono” non contiene necessariamente la prova dell'assenza dall'abitazione.
Allo stesso tempo, dimostrare di essere stati dentro casa non risolve automaticamente ogni contestazione. Rimane da verificare se il lavoratore abbia fatto quanto ragionevolmente necessario affinché il controllo potesse svolgersi.
È un equilibrio meno semplice di quanto suggeriscano molti titoli: la presenza può essere provata, ma la reperibilità resta un obbligo concreto.
Quando nasce una contestazione
In una situazione reale, gli elementi che possono assumere importanza sono diversi: il verbale della visita fiscale, l'indirizzo comunicato, la presenza del nominativo sul citofono, eventuali problemi tecnici documentabili, testimonianze, visite mediche effettuate nello stesso momento e precedenti controlli conclusi regolarmente.
Non esiste però un elenco di prove che garantisca automaticamente l'accoglimento di una contestazione.
Ogni episodio deve essere esaminato sulla base delle circostanze concrete.
Per questo una sentenza favorevole a un lavoratore non dovrebbe essere trasformata in una scorciatoia interpretativa utilizzabile indistintamente in qualsiasi situazione.
Una distinzione piccola, ma decisiva
Il valore della sentenza di Avellino sta soprattutto nell'impedire un passaggio logico troppo rapido.
Il medico può attestare che ha raggiunto un luogo, ha suonato e non ha ricevuto risposta. Quel fatto conserva il proprio valore.
Ma da solo non sempre permette di stabilire con certezza che il lavoratore non fosse nell'abitazione.
Tra i due fatti esiste uno spazio probatorio.
Ed è proprio in quello spazio che possono entrare documenti, testimonianze e circostanze capaci di ricostruire ciò che è realmente accaduto.
Nota informativa: questo articolo ha finalità esclusivamente informative e descrive principi generali e una specifica decisione giudiziaria. Non costituisce consulenza legale e non consente di stabilire l'esito di singoli casi concreti.
Fonti
Tribunale di Avellino, sentenza n. 1037/2026 del 14 settembre 2026 – Diritto Pratico
Il Sole 24 Ore – Malattia e visite fiscali, necessarie presenza in casa e reperibilità
INPS – Indennità di malattia e visite mediche di controllo
INPS – Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo


